IVA per cassa

18-11-2012 20:32 -

IVA PER CASSA - alla luce del Decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze dell´11.10.2012 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Il Decreto Legge n. 83/2012, ai commi 3 e 4 dell´articolo 32-bis, introduce la possibilità di optare per un nuovo regime di liquidazione dell´IVA denominato "per cassa".
Pertanto, si viene a delineare una nuova modalità di liquidazione dell´IVA che va a costituire un´alternativa, al sussistere di determinati requisiti, al principio di esigibilità regolato dall´articolo 6, D.P.R. n. 633/72.
Questo nuovo regime di liquidazione differita dell´imposta, andrà a sostituire quanto previsto dall´articolo 7, D.L. n. 185/2008, pur avendone acquisito degli elementi di contatto.
Come meglio si specificherà anche nel prosieguo della trattazione, per quanto concerne l´entrata in vigore dell´IVA per cassa, a differenza delle aspettative, questa è stata fissata alla data del 1 dicembre 2012 anziché del 1 gennaio 2013.


Presupposti per aderire al regime dell´IVA per cassa

Diversi sono gli elementi di novità rispetto a quanto previsto dall´articolo 7, D.L. n. 185/2008.

Primo tra tutti la necessità di comunicare all´Agenzia delle Entrate la volontà di aderire a questo nuovo regime tramite opzione:


Per i soggetti che esercitano l´opzione per l´IVA per cassa, l´Imposta sul Valore Aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell´esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all´atto dell´ incasso dei relativi corrispettivi.

Decorso un anno dal momento di effettuazione dell´operazione, l´imposta diviene comunque esigibile, eccezion fatta nelle situazioni in cui il cessionario o committente, prima del decorso di un anno dall´effettuazione dell´operazione sia stato assoggettato a procedure concorsuali:

questo elemento trova corrispondenza con quanto precedentemente previsto dall´articolo 7, D.L. n. 185/2008.

Per i soggetti che esercitano l´opzione dell´IVA per cassa, il diritto a detrarre l´Imposta sul Valore Aggiunto concernente gli acquisti effettuati, sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi:

pertanto il funzionamento dell´IVA per cassa funziona non solamente sulle fatture emesse ma anche sugli acquisti effettuati.

Possono optare per il regime dell´IVA per cassa tutti i soggetti passivi IVA che effettuano servizi o cedono beni nei confronti di titolari di reddito d´impresa o professionale a patto che, i contribuenti che intendono optare, abbiano effettuato nell´anno precedete all´opzione o che prevedono di effettuare in caso di inizio attività, un volume di affari non superiore a 2 milioni di euro:

il D.L. n. 85/2008 prevedeva come limite utile all´opzione un volume d´affari non superiore ad euro 200 mila.

La norma non va ad interessare i cessionari o committenti dei soggetti passivi di imposta che optano per l´IVA per cassa:

infatti i cessionari o committenti che non hanno esercitato l´opzione per l´IVA per cassa, hanno diritto a detrarre l´IVA una volta effettuata l´operazione senza dover prima provvedere al pagamento.


Operazioni escluse

Sono escluse dalla disciplina dell´IVA per cassa le operazioni effettuate nell´ambito di regimi speciali di applicazione dell´imposta tra i quali:



Operazioni altresì escluse dalla liquidazione dell´IVA per cassa sono:


Il Ministero dell´Economia e delle Finanze ha precisato che:

le operazioni effettuate in regime di IVA per cassa, sono computate nelle liquidazioni periodiche relative al mese o trimestre nel corso del quale le stesse operazioni sono incassate:

ai fini della determinazione del volume d´affari invece, il riferimento rimane sempre l´esercizio in cui le operazioni sono effettuate.

Nel caso in cui un´operazione effettuata venga pagata solo in parte, ai fini dell´individuazione dell´imposta da versare, si farà riferimento solamente alla parte dell´imposta relativa al corrispettivo pagato.

Con lo stesso criterio, in caso di opzione per l´IVA di cassa, l´imposta sugli acquisti potrà essere detratta solamente al momento del pagamento e se il pagamento è solo parte del corrispettivo complessivo dovuto, potrà essere detratta la parte di imposta risultante dalla proporzione esistente fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell´operazione.


Validità dell´opzione

Pur ribadendo che ad oggi manca il provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle Entrate relativo alle modalità di esercizio dell´opzione e di revoca del regime dell´IVA per cassa, il Ministero dell´Economia e delle Finanze ci chiarisce quale sono i momenti di efficacia dell´opzione.

L´opzione per l´IVA di cassa ha effetto a partire dal 1° gennaio dell´anno in cui viene esercitata.

Nel caso in cui l´inizio dell´attività avvenga in corso di anno, l´opzione per l´IVA di cassa avrà i suoi effetti dalla data di inizio dell´attività.

In sede di prima applicazione, contrariamente a quanto tutti si aspettavano, l´articolo 8 del provvedimento del Ministero dell´Economia e delle Finanze, prevede la possibilità di optare anche per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Inizio anticipato a dicembre 2012 inaspettato in quanto di facile applicazione alle liquidazioni mensili ma di certo meno per tutti coloro che liquidano l´IVA con periodicità trimestrale.

Per quanto riguarda i soggetti con liquidazione mensile, partire a dicembre non sarà un problema in quanto si troveranno a versare il 16 gennaio 2013 l´imposta sui documenti emessi alla data del 1° dicembre 2012 ed incassati alla data del 31 dicembre 2012.

La storia si complica per quei soggetti che liquidano l´imposta con periodicità trimestrale in quanto, l´imposta a debito relativa all´ultimo trimestre 2012, sarà calcolata relativamente ai documenti emessi a ottobre e novembre 2012 secondo i criteri ordinari e, relativamente ai documenti emessi a dicembre 2012 secondo il criterio dell´IVA per cassa:
pertanto per chi liquida l´imposta con periodicità trimestrale rimarrebbe esclusa dalla prima liquidazione con scadenza 16 marzo 2013, solamente l´IVA relativa alle fatture emesse dal 1° dicembre 2012 e non incassate alla data del 31 dicembre 2012.

Altra situazione critica si presenta quando un contribuente con liquidazione periodica trimestrale si trova ad aver superato il limiti di fatturato entro i quali viene concessa la facoltà di optare per l´IVA di cassa.

La norma prevede che al superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume di affari, il regime dell´IVA per cassa cessa dal mese successivo.

Pertanto il contribuente trimestrale che superasse tale limite ad esempio nel mese di maggio, dovrà liquidare aprile e maggio con il criterio di cassa e giugno con il criterio delle fatture registrate.

Sia il decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze, sia la relazione illustrativa chiariscono che, nel caso di fuoriuscita dal regime dell´IVA per cassa sia per superamento dei limiti di fatturato, sia per revoca, nella liquidazione relativa all´ultimo mese in cui è stata applicata l´IVA per cassa, andrà computata a debito l´intero ammontare dell´imposta ancora non versata afferente ai corrispettivi non ancora incassati.

Inoltre, sempre la relazione illustrativa del decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze, per quanto concerne le operazioni passive chiarisce che, in caso di fuoriuscita per superamento dei limiti di fatturato, le regole ordinarie di liquidazione dell´imposta si applicheranno con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo dal superamento del fatturato, anche se l´acquisto a cui le fatture si riferiscono, sia stato effettuato nel periodo in cui era in essere il regime dell´IVA per cassa.

Seppur l´opzione dovrà essere comunicata all´Agenzia delle Entrate, il contribuente che decide di versare l´IVA con il regime per cassa, dovrà comunque indicare anche in fattura che trattasi di:

"operazione effettuata con IVA per cassa ai sensi dell´articolo 32-bis, D.L. n. 83 del 22 giugno 2012"

l´omessa indicazione costituirà una violazione formale.

Pasquale Lorenzo Gallesi






Fonte: http://www.sardegnacontributi.it/